Proposta di modifica n. 34.206 al ddl S.3353 in riferimento all'articolo 34.
  • presentato il 27/11/2012 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Stefano PEDICA (IdV) e altri

testo emendamento del 27/11/12

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle attività di internazionalizzazione ed e-commerce"».

        Conseguentemente,

a) all'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 20-bis dell'articolo 34, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.";

-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiacazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento.»

            4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 4-ter, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delel eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.";

b) nella rubrica, dopo le parole: "beni culturali", inserire le seguenti: " , le attività di informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ".

 

34.0.500 (già 37.0.25)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.

2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 marzo 2013.».

 

34.0.25 (testo 2)

GHIGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal comma 5, lettere b) e c), del presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 20 %

- categoria OS 28: 40 %

- categoria OS 30: 40 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può partecipare alle gare per l'affidamento dei lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente alle percentuali sopra indicate. Ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 sono utilizzati unicamente i certificati di esecuzione dei lavori emessi con riferimento alla stessa categoria; tali certificati indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 % - categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25 %.».