Proposta di modifica n. 41.6 al ddl S.601-711-1171-1198-B in riferimento all'articolo 41.
  • status: Respinto

testo emendamento del 27/11/12

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

        «9-bis. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui all'articolo 43. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato».