Proposta di modifica n. 1.54 al ddl C.5019-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 28/11/12

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
prevedere che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera d) siano autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 309 e seguenti del codice di procedura penale e che quelli adottati ai sensi del comma 1 lettera e) siano appellabili ai sensi dell'articolo 310 e seguenti del codice di procedura penale dinanzi alla corte di appello del luogo dell'esecuzione della pena.