Proposta di modifica n. 1.21 al ddl C.5019-BIS in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 28/11/12

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
prevedere che, per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, la pena detentiva principale sia l'affidamento ai servizi sociali in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni da scontare fuori dagli istituti penitenziari;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
prevedere che, nel caso indicato dalla lettera 0a), il giudice prescrive i comportamenti che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.