presentato il 28/11/2012 in VII Cultura della Camera da Manuela GHIZZONI (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
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testo emendamento del 28/11/12
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituti musicali pareggiati).
1. Con specifiche convenzioni stipulate dai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali finanziatori degli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, si provvede su loro richiesta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla graduale statizzazione degli istituti stessi come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, sulla base di accertate disponibilità finanziarie per tale finalità e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità e i tempi, comunque non superiori a cinque anni, per il graduale inquadramento nei ruoli statali del relativo personale docente e tecnico-amministrativo, esclusivamente nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili.
nuova formulazione del 20/12/12
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
1. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con gli Enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma delle Regioni; si provvede, su richiesta dei singoli istituti musicali pareggiati, alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate dei Conservatori di musica statali, sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro dei Conservatori di musica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito del 20 per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.