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Proposta di modifica n. 1.15 ai ddl C.814 , C.3808 , C.4822 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:    

testo emendamento del 28/11/12

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
  2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
   a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di “Progettazione artistica per l'impresa” di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
   c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell'arte” di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
   d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

  2-bis. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca odi specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università».

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e al comma 5 sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.