Proposta di modifica n. 2.10 al ddl S.601-711-1171-1198-B in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 27/11/12

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono comunque consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».