presentato il 27/11/2012 in VIII Ambiente della Camera da Alessio BONCIANI (UDC) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 26-sexies.3
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testo emendamento del 27/11/12
Al comma 1, lettera e), alinea Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza), comma 3, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessata. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato.