presentato il 27/11/2012 in VIII Ambiente della Camera da Angelo ALESSANDRI (Lega) e altri
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testo emendamento del 27/11/12
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 7, è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
(Ritiro dei RAEE raccolti).
1. I soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a), b) e c) consegnano i RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti ai sensi dell'articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, sempreché tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9, esclusivamente ai produttori o ai terzi che agiscono in nome dei produttori, i quali provvedono al ritiro di tali RAEE e al loro invio agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8.
2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.
3. È fatto divieto agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8 di ricevere i RAEE provenienti dai nuclei domestici da soggetti diversi dai produttori o dai terzi che agiscono in nome dei produttori.»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Ciascuna violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
9-ter. Ciascuna violazione del divieto di cui all'articolo 7 comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000».