Proposta di modifica n. 14.1 ai ddl C.5060 , C.4240-B in riferimento all'articolo 14.
  • status: Approvato

testo emendamento del 27/11/12

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei).

  1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, costituiscono un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei che rispondano ai seguenti requisiti:
   a) i materiali siano idonei ad essere usati direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni;
   b) qualora il ciclo produttivo preveda l'utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere, siano stati verificati i requisiti di compatibilità ambientale in riferimento alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 esclusivamente per gli elementi presenti nelle sostanze utilizzate.

  2. In riferimento al comma 1, sono sottoprodotti anche i fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti purché:
   a) essi non contengano acrilamide e poliacrilamide;
   b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m3 di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia, che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;
   c) sia eseguito ogni 1000 m3 di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.
  3. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  4. I materiali di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  5. L'idoneità allo specifico utilizzo, nei casi previsti ai commi 3 e 4, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
  6. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

nuova formulazione del 27/11/12

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Residui di estrazione lavorazione di marmi e lapidei).

  1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:
   a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;
   b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e, più in generale, non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
   c) i residui non devono essere sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b), diverso dalla normale pratica industriale
   d) i residui siano conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.
  3. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:
   a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;
   b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m3 di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;
   c) sia eseguito ogni 1000 m3 di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  6. L'idoneità allo specifico utilizzo, deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e successive modificazioni.
  7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.