Articolo aggiuntivo n. 5.0.201
al ddl S.3519 in riferimento all'articolo 5.
presentato il 26/11/2012 in Assemblea del Senato da Mario PITTONI (Lega)
Vedi anche ...
testo emendamento del 26/11/12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Nuova determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) alle Università e agli enti di ricerca)
A decorrere dal 2014 il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione dell'imposta dovuta dalle Università ed enti di ricerca, applicando al valore della produzione netta, l'aliquota del 3,9».
Conseguentemente:
Il limite assunzionale del personale degli atenei, di cui agli articoli 4, e 5 dlv. n. 49/2012 è ridotto dal 37,7% al 33,1.