Articolo aggiuntivo n. 4.0.205 al ddl S.3519 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/11/12

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Arti. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

        1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di portare al 20 per cento l'aliquota applicata ai redditi fino a 15.000 euro.

        2. All'onere si provvede mediante la contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, ovvero, nell'ambito dell'esercizio della delega, mediante la rimodulazione delle altre imposte e alla revisione delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni».