presentato il 26/11/2012 in Assemblea del Senato da Alessandro VEDANI (Lega) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/11/12
«Art. 4-bis.
(Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa)
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la costituzione e per l'operatività nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa di una zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:
a) tabacchi;
b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;
c) birra;
d) zucchero;
e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
f) olio di semi;
g) olii vegetali liquidi;
h) tè;
i) surrogati del caffè;
l) benzina;
m) gasolio;
n) petrolio;
o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
p) olio lubrificante.
3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 devono essere stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal medesimo comma 2».