Proposta di modifica n. 4.24 al ddl S.3519 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/11/12

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) emanazione di un testo unico sulla disciplina coerente di ogni tipologia di gioco pubblico con vincite in denaro, che si uniformi ai principi giurisprudenziali europei e preveda tassazione non inferiore a quella media applicata negli Stati dell'Unione europea, nonché all'esigenza di garantire la totale trasparenza proprietaria delle società concessionarie e di tutti gli operatori del settore, con l'applicazione delle norme antimafia, a partire dalla certificazione antimafia, di prevenire l'induzione e la diffusione del gioco d'azzardo patologico, con il divieto assoluto della pubblicità ingannevole, e con particolari aggravanti nel caso di minori di anni diciotto, e di applicare il principio della risarcibilità dei danni alle famiglie dei giocatori patologici, in caso di responsabilità, anche oggettiva, degli operatori per la mancata tutela preventiva degli stessi, nei luoghi di gioco;».