Proposta di modifica n. 4.204
al ddl S.3519 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 26/11/2012 in Assemblea del Senato da Alessandro VEDANI (Lega) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/11/12
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) introdurre il principio di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colpo so solo dopo che il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione; all'onere si provvede mediante la contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, ovvero, nell'ambito dell'esercizio della delega, mediante la rimodulazione delle imposte e alla revisione delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni».