Proposta di modifica n. 4.204 al ddl S.3519 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/11/12

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) introdurre il principio di indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colpo so solo dopo che il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione; all'onere si provvede mediante la contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, ovvero, nell'ambito dell'esercizio della delega, mediante la rimodulazione delle imposte e alla revisione delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni».