presentato il 26/11/2012 in Assemblea del Senato da Alessandro VEDANI (Lega) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/11/12
«c-bis) previsione di un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;
2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore ad un anno dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.
c-ter) All'onere si provvede mediante la contemporanea riduzione delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, ovvero, nell'ambito dell'esercizio della delega, mediante la rimodulazione delle imposte e alla revisione delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni».