Articolo aggiuntivo n. 9.0.3 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 22/11/12

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione)

        All'articolo 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

            a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

            b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

            c) software libero o a codice sorgente aperto;

            d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

            e) software fruibile in modalità cloud computing;

            t) software combinazione delle precedenti soluzioni.

        La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzie per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto''«.