presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Anna Cinzia BONFRISCO (PdL) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 21/11/12
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 3 comma 19-bis del decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è sostituito dal seguente comma:
''Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti Magistrato alle Acque di Venezia per i loro specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. La porzione dell'Arsenale ove è prevista la realizzazione del Centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE sarà trasferita in proprietà al comune di Venezia una volta completate e collaudate, nonché entrate stabilmente in esercizio, le opere di regolazione delle maree. Successivamente al trasferimento in proprietà al Comune di Venezia, la porzione dell'Arsenale nord ove sarà stato realizzato il centro operativo ed i servizi accessori del Sistema MOSE, resterà nella disponibilità, in uso gratuito, del Ministero delle infrastrutture e trasporti Magistrato alle Acque di Venezia per il periodo di vita utile del Sistema MOSE e, comunque, per un periodo non inferiore a cento anni. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Per le finalità del presente comma l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, procede alla perimetrazione del compendio ed alla consegna di quanto trasferito nella proprietà e disponibilità del Comune alla stessa amministrazione comunale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alle entrate di conseguenza dello stesso Comune conseguenti al trasferimento''».