Proposta di modifica n. 33.39 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/12

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le università, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto».