presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Mario BALDASSARRI (Misto) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: ''Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 3 per cento del capitale sociale delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati. Gli organismi ed i fondi di cui al presente comma, qualora amministrati da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono detenere complessivamente più del 3 per cento del capitale sociale delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati; sono nulle le clausole statutarie che prevedono limiti partecipativi diversi da quelli stabiliti dal presente comma. Il limite di possesso di cui al presente comma può essere per statuto esteso alle gestioni separate del ramo vita delle società di assicurazione. Tale limite si applica anche alle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153/1999 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge'';
3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: ''5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta''.
b) all'articolo 150-bis. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Gli Statuti delle Banche Popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10, previsto dall'articolo 2.539, comma 1, del Codice Civile''».