Articolo aggiuntivo n. 37.0.81
al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 37.
presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Colomba MONGIELLO (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 21/11/12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis
1. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
2. Le regioni e le province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro».