presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del citato articolo 8quinquies, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono utilizzati per completare la parziale assegnazione effettuata nei confronti delle aziende di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, introdotto dall'articolo 8-bis, comma 2, del presente decreto. I quantitativi residui sono attribuiti alle aziende in attività, che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota disponibile individuale della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al presente comma sono esclusi i produttori non in regola con il pagamento del prelievo; i quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015».