presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. A decorrere dallo gennaio 2013, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
10-ter. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 16-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.
10-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, si provvede:
a) per l'anno 2013, mediante utilizzo delle residue disponibilità, pari a 11,4 milioni di euro, del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; quanto a 12,9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, di cui alla legge n. 243 del 1991, come determinata per i medesimi anni dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);
b) per ciascuno degli anni 2014-2015, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 l'accantonamento relativo del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 10,3 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».