Proposta di modifica n. 36.57 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 36.

testo emendamento del 21/11/12

Sostituire il comma 9 con il seguente:

        «9. All'articolo 4, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modifiche:

            al primo capo verso la parola: ''può'' è sostituita dalle seguenti: ''è autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:''».