presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre del 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le Regioni e le Province autonome entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-ter. Nelle more della attuazione del precedente comma 7-bis, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili».