presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Massimo GARAVAGLIA (Lega) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 21/11/12
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 35-bis.
1. L'uso del marchio «ristorante italiano» è concesso ai ristoranti italiani all'estero che ne facciano richiesta, e che rispettino i seguenti criteri e requisiti:
a) i processi produttivi realizzati all'interno della struttura del ristorante devono essere orientati alla realizzazione di preparazioni alimentari igienicamente sicure, nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare;
b) l'ambiente di sala deve risultare accogliente e contenere elementi di posateria, tovagliato e mobilio che siano coerenti con la tradizione italiana;
c) il ristorante deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno una figura professionale che sia in grado di spiegare il menù in italiano, nonché i prodotti, i piatti e i luoghi di origine.
d) le materie prime e i prodotti utilizzati devono essere in maniera prevalente di provenienza italiana ed essere rappresentativi degli elementi caratteristici della dieta mediterranea. La disponibilità e la presentazione dei prodotti alimentari e delle bevande di origine italiana deve esser garantita dalla presenza di prodotti designati dalle Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) o dalle Specificità Tradizionali Garantite (STG) oppure di prodotti «tradizionali»;
e) i menù in italiano devono essere disponibili all'entrata e all'interno del ristorante, in italiano. Gli stessi devono riflettere la struttura e i contenuti tipici della cucina italiana;
f) il personale dell'esercizio deve essere qualificato; lo chef deve essere di «scuola italiana» e gli addetti alle relazioni con i clienti devono essere in grado di descrivere in lingua italiana le preparazioni della cucina italiana, i prodotti e la loro origine. Le qualifiche richieste devono essere certificate da appositi percorsi formativi riconosciuti;
g) l'attività del ristorante deve essere orientata alla massima soddisfazione dei clienti i quali devono riconoscere il valore aggiunto di rivolgersi ad una struttura certificata che possa garantire l'offerta di un servizio all'altezza delle loro aspettative;
2. i concessionari del marchio collettivo devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio stesso, a rispettare i requisiti di cui al comma 1 e a consentire lo svolgimento dei controlli di cui al successivo articolo.
3. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio da parte dei concessionari, nonché le procedure per l'individuazione degli organismi accreditati per il controllo sul rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo.
Art. 35-ter.
1. Il controllo sul rispetto dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 11 ai fini della concessione d'uso del marchio collettivo, deve essere effettuato da organismi di certificazione accreditati secondo quanto stabilito nel regolamento adottato ai sensi del comma 3, del precedente articolo.
2. I controlli consistono, in particolare, in:
a) verifiche della documentazione fornita;
b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
c) prevalenza delle materie prime e dei prodotti di origine italiana utilizzati per la realizzazione degli alimenti somministrati al pubblico;
d) analisi di campioni prelevati
3. Le non conformità rilevate devono essere comunicate al Ministero dello sviluppo economico entro quarantotto ore dall'accertamento.
4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.
Art. 35-quater.
1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai presenti articoli comporta, a seconda della gravità della violazione, la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi.
2. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravità, che al momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del marchio:
a) la frode;
b) la pubblicità ingannevole;
c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari;
d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;
e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 35-ter».