presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Paolo SCARPA BONAZZA BUORA (PdL) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis.
(Norme in materia di licenza pesca)
1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza».