Proposta di modifica n. 2.3 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/12

Al comma 1, capoverso «Art. 62», sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafi ci e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR».