Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/11/12

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Legge biennale per lo sviluppo dell'economia e della cultura digitale)

        1. Al fine di favorire la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e solidale, lo Stato: a) promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitale, garantendo l'accesso alla rete in condizioni di parità tecnologica per l'intero Paese; b) definisce politiche di incentivo alla domanda e all'offerta di servizi digitali; c) favorisce l'alfabetizzazione informatica, a partire dai soggetti e dalle aree svantaggiate, favorendo l'impegno e l'iniziativa del privato sociale e delle istituzioni scolastiche; d) sostiene ed incentiva la ricerca e l'innovazione tecnologica, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale, sociale e civile.

        2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, ogni due anni entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.

        3. Il disegno di legge di cui al comma 2 contiene:

            a) disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

            b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2, ai fini di cui al comma 1;

            c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

            d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;

            e) norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

        4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

            a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;

            b) lo stato di attuazione e le iniziative assunte in relazione agli interventi previsti nelle precedenti leggi per l'incentivo e lo sviluppo della cultura e dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

            c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

        5. Ai fini della presente legge per pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».