presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Vincenzo Maria VITA (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
''1-bis. A tal fine, è istituito il portale nazionale per la legiferazione diffusa, in cui ogni soggetto, previa registrazione a mezzo PEC di un profilo associato al domicilio digitale di cui all'articolo 3bis del presente decreto, può inserire e sottoscrivere un progetto di legge, redatto in articoli, da sottoporre all'attenzione degli organi legislativi statali o regionali. La sottoscrizione può essere semplice o avvenire con firma digitale.
1-ter. Qualora, nell'arco di un anno, il singolo progetto di legge ottenga la sottoscrizione semplice di almeno 50.000 soggetti è fatto obbligo al Governo o alla Giunta Regionale di assumere la relativa iniziativa legislativa, presentando il progetto di legge alle Camere o al Consiglio Regionale e rendendo conto dello stato dei lavori di discussione dello stesso in apposita sezione del portale, in maniera chiara ed accessibile ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
1-quater. Qualora, nell'arco di un anno, il singolo progetto di legge ottenga la sottoscrizione con firma digitale da parte di almeno 50.000 elettori, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, detta sottoscrizione assume lo stesso valore delle sottoscrizioni previste dagli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La proposta così sottoscritta è inoltrata dal Governo o dalla Giunta Regionale, previa predisposizione di una relazione che ne illustri le finalità e le norme, al Presidente di una delle Camere o del Consiglio Regionale, per gli adempimenti di cui agli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili''.
4-ter. Ferme restando le iniziative di partecipazione democratica di ciascuna Regione nell'ambito della propria autonomia, il Governo, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, stabilisce i principi generali e le modalità tecniche di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di rendere uniforme l'applicazione dell'istituto ivi previsto, raccordando il portale nazionale con gli eventuali portali regionali».