presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Giuseppe VALENTINO (PdL) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«Art. 625-ter. (Ricorso straordinario per violazione manifesta della legge e del diritto comunitario). È ammesso, a favore del condannato, il ricorso straordinario per la revoca dei provvedimenti pronunziati dalla corte di cassazione, per non applicazione, con violazione manifesta, della legge e del diritto comunitario.
Il ricorso è proposto dal procuratore generale o dal condannato, ed è presentato alla corte di cassazione, sezioni unite, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione».
2. Il ricorso di cui all'articolo 625-ter del codice di procedura penale, è proponibile avverso i provvedimenti depositati nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Decorre da tale data il termine di centottanta giorni per la presentazione del ricorso».