Proposta di modifica n. 18.21 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 21/11/12

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: «In questi casi dichiara altresì l'insolvenza del debitore e l'apertura della procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter. Il giudice, su istanza di un creditore, provvede altresì alla dichiarazione di inefficacia degli atti in frode commessi. Il provvedimento è soggetto a reclamo nelle forme di cui agli articoli 669-terdecies del codice di procedura civile».