presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Anna Rita FIORONI (PD) e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Detassazione dei ricavi da attività di commercio
elettronico internazionale delle medie imprese)
1. A titolo di incentivo, a partire dal 2013, i ricavi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di persone fisiche da parte di piccole e medie imprese italiane, così come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico, usufruiscono per il primo anno dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le operazioni di cessione sono avvenute sui mercati internazionali tramite transazioni di commercio elettronico;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
2. I ricavi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura del 10 per cento, ai fini fiscali e della determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso dal 1º gennaio 2013.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».