Articolo aggiuntivo n. 15.0.9 al ddl S.3533 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 21/11/12

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Avvio di attività di commercio elettronico delle micro,
piccole e medie imprese)

        1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006, limitatamente all'anno fiscale 2013, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che awiano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni, è riconosciuta ai fini della determinazione del reddito di impresa la deducibilità dei seguenti importi:

            a) per le micro imprese euro 10.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 30.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;

            b) per le piccole imprese euro 20.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 60.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;

            c) per le medie imprese euro 30.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 100.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni.

        2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

        3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.