presentato il 21/11/2012 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Leana PIGNEDOLI (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/11/12
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per favorire la diffusione delle tecnologie informatiche e digitali nelle aree rurali, è autorizzata per gli anni 2013, 2014 e 2015 la spesa di 15 milioni di euro a favore delle imprese del settore agricolo e agro alimentare che presentano progetti di investimento nello sviluppo e nell'implementazione dei sistemi informatici aziendali. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di concessione dei contributi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'rticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico».
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per il triennio 2013-2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 3-ter e 3-quater.
3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».