presentato il 20/11/2012 in Assemblea della Camera da Massimiliano FEDRIGA (Lega) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 20/11/12
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: sei volte con le seguenti: dieci volte.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 24 e 29;
al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 115 milioni.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
44. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;
all'articolo 3:
comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;
comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;
alla Tabella E, Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale». Programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», voce Ministero dello sviluppo economico, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:
2013:
CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000.
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4 – 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.
2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.