Articolo aggiuntivo n. 4.0.11 al ddl S.3519 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 15/11/12

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)

        1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo l, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione non inferiore a 10.000 euro;

            b) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;

            c) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente».