presentato il 15/11/2012 in VI Finanze e tesoro del Senato da Alessandro VEDANI (Lega) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 15/11/12
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche)
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo l, norme per il riordino dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, al fine di introdurre il regime del quoziente familiare, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non effettivamente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
3) l'imposta lorda è determinata applicando al quoziente, determinato ai sensi del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato ''testo unico delle imposte nei redditi'', fino alla concorrenza del suo ammontare, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;
c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4) del presente comma, le detrazioni previste nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;
d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi d'imposta per i quali sia stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.
2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, si provvede altresì al coordinamento fra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia., con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro;
b) definizione di una clausola di salvaguardia, diretta a evitare che l'applicazione del nuovo regime fiscale determini, nei confronti di singoli contribuenti, un aggravio di imposta.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, le parole: ''220 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''300 euro'';
2) alla lettera d), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''La detrazione è aumentata di un importo pari a 250 euro, qualora la persona sia affetta da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104'';
b) all'articolo 15, comma l, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, anche presso istituti privati, in misura non superiore a 5.165 euro''.
4. Per l'anno in corso alla data di celebrazione del matrimonio e per i due anni successivi, l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge, ovvero al reddito familiare determinato ai sensi dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, le aliquote per scaglioni di reddito previste dal comma 1 dell'articolo Il del testo unico delle imposte sui redditi ridotte nelle seguenti misure:
a) per il primo anno: 3 per cento;
b) per il secondo anno: 2 per cento;
c) per il terzo anno: 1 per cento.
5. L'agevolazione prevista dal comma 1 spetta a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e abbia già usufruito della medesima agevolazione».