Proposta di modifica n. 1.302 al ddl S.3491 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 13/11/12

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti» e dopo il quinto comma ivi richiamato inserire il seguente:

    "Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma quinto, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma sesto per l'eventuale mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza.".