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Sub Emendamento n. 0.7.300.72 al ddl C.5534-BIS in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 14/11/12

  All'emendamento 7.300, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: «All'articolo 7, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: “La dotazione del predetto fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.”»;
   b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) dopo il comma 3 inserire il seguente: “3-bis. Le misure di cui al comma 3, si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 400 milioni di euro”.»;
   c) sostituire la lettera n), con la seguente:h) dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
  31-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per gli interventi delle regioni e dei comuni di prevenzione del rischio idrogeologico, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  31-ter. Per l'anno 2013, l'importo di cui al comma 31-bis è ripartito tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione stabilisce entro il 28 febbraio 2013 le modalità per l'assegnazione delle risorse ad essa spettanti ai comuni e agli altri enti pubblici competenti e provvede entro il 31 marzo 2013 all'attribuzione delle suddette risorse. Per gli anni successivi al 2013, alla definizione delle modalità di utilizzo del Fondo si provvede mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 30 giugno 2013.
  31-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 31-bis, per gli anni 2014 e 2015 le spese relative agli interventi in conto capitale dei comuni nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  31-quinquies. L'importo annuo di 200 milioni di euro di cui al comma 31-quater è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province, autonome di Trento e di Bolzano.