Proposta di modifica n. 1.307 al ddl S.3270 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/12

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma precedente, contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con le seguenti parole: "professione non organizzata in ordini o collegi" e mediante espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice».