Proposta di modifica n. 1.305 al ddl S.3270 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 14/11/12

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La prestazione del servizio intellettuale d'opera è libera e fondata sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento pubblico degli utenti e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del prestatore del servizio».