presentato il 14/11/2012 in Assemblea del Senato da Donatella PORETTI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (La parte evidenziata in neretto dichiarata improponibile)
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testo emendamento del 14/11/12
«2. Ai fini della presente legge, per "professione non regolamentata", di seguito denominata "professione", si intende l'attività economica, anche organizzata, che integra tutti gli elementi di seguito elencati:
a) è volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi;
b) è esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
c) non è subordinata, nell'accesso o nell'esercizio, direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative o regolamentari o di atti amministrativi, al possesso di determinate qualifiche professionali, ovvero all'appartenenza ad ordini o collegi ovvero all'iscrizione in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
d) non rientra tra le attività ed i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative, né tra le professioni comunque riconosciute dalla legge.
2-bis. In deroga all'articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, il requisito di cui al comma 2 lettere c) e d) è considerato sussistente nei confronti di coloro che hanno conseguito il diploma biennale alla scuola di specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, per un periodo non superiore ai sei anni dalla data del conseguimento del predetto diploma».