Proposta di modifica n. 6.47 al ddl C.5534-BIS in riferimento all'articolo 6.
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ulteriore nuova formulazione del 11/11/12

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.»