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Sub Emendamento n. 0.3.010.7 al ddl C.5534-BIS in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/11/12

  All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 2, aggiungere in fine le parole: e si applica sull'ammontare di costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, con la seguente articolazione:
   a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.