presentato il 07/11/2012 in Assemblea della Camera da Isabella BERTOLINI (Misto) e altri
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testo emendamento del 07/11/12
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13.1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentite le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, di una o più zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti distruttivi del sisma sul tessuto urbano e sociale e degli effetti da esso provocati sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. All'area o alle aree così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1o gennaio 2008, stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, si intende sostituito dal termine del 20 maggio 2012 e le parole: «a decorrere dall'anno 2008» di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intendono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013». Per il finanziamento della zona o delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per un periodo di 4 anni di vigenza degli incentivi previsti del presente articolo, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
13.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.