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Proposta di modifica n. 11.10 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 07/11/12

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), aggiungere il seguente:
  5-ter) all'articolo 8, dopo il comma 15-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «15-quinquies. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al presente decreto sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  15-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 15-quinquies si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»