presentato il 07/11/2012 in Assemblea della Camera da Maino MARCHI (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 07/11/12
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria».