Proposta di modifica n. 3.179 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 07/11/12

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.