Proposta di modifica n. 2.47 al ddl C.5520 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 07/11/12

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successivo, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione».